Dal marzo 2019, con la modifica dell’Art. 2086 CC, l’imprenditore deve esercitare la propria attività d’impresa adottando “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili” anche in grado di rilevare tempestivamente i segnali di crisi e consentirne un affronto immediato. Tale dovere, oltre a sancire una corretta gestione di impresa, è indirizzato a tutelare tutti gli stakeholders affinché l’impresa attui una gestione sana e equilibrata che garantisca la continuità aziendale.
Cosa cambia, invece, con il nuovo Codice della Crisi d’impresa entrato in vigore il 15 luglio 2022?
Sebbene l’iter della riforma sia stato lungo e travagliato, i principi generali della riforma sono rimasti invariati:
- Definizione di principi di corretta gestione dell’impresa adeguati alla natura e dimensioni dell’impresa
- La salvaguardia del valore dell’impresa e della continuità aziendale
- La crisi come fenomeno fisiologico della vita d’impresa che deve essere rilevata e affrontata in modo tempestivo
- La garanzia di corretto funzionamento del mercato EU e il pieno esercizio delle libertà fondamentali di circolazione dei capitali e stabilimento
Il Codice inoltre, secondo lo spirito di «second chance» che soggiace alla norma, istituisce strumenti e procedure per l’affronto delle situazioni di crisi e di insolvenza (accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto ad omologa, concordato preventivo semplificato).
Nel caso in caso in cui sia necessario procedere alla liquidazione dei beni a motivo dell’insolvenza, tale procedura non viene più denominata «fallimento», con la storica connotazione negativa del termine, ma «liquidazione giudiziale».
Il vincolo gestionale degli “adeguati assetti”, che pareva essere stato lasciato in una indeterminatezza non in grado di generare responsabilità diretta, viene dettagliato in modo chiaro e specifico, anche grazie alle specifiche contenute nel Decreto Min. Giustizia del 28.09.21 relativo alla Composizione Negoziata della Crisi.
Si sancisce (Art. 3) che l’imprenditore dovrà istituire formalmente, attraverso specifici atti di Governance Societaria (regolamenti e procedure), assetti organizzativi che, per essere adeguati, devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale, economico, finanziario
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale
c) rilevare i segnali di allerta
d) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (Composizione Negoziata)