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Da oggi, 15 luglio 2022, entra in vigore la nuova normativa del Codice della Crisi d’Impresa: cosa cambia per le imprese?

Postato da: hadmin 15 Luglio 2022 Nessun commento

Cosa è stato introdotto e modificato in precedenza?

Il Codice della Crisi di Impresa introdotto dal Dlgs 14/2019 ha subito un iter piuttosto travagliato.

Nel marzo 2019, con la modifica dell’Art. 2086 CC l’imprenditore deve esercitare la propria attività d’impresa adottando “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili” in grado di rilevare tempestivamente i segnali di crisi.  Tale dovere, oltre a sancire una corretta gestione di impresa, è indirizzato a tutelare tutti gli stakeholders affinché l’impresa attui una gestione sana e equilibrata che garantisca la continuità aziendale.  Il mancato rispetto di tale dovere comporta una responsabilità diretta degli amministratori e degli organi di controllo.  Alla fine del 2021, con il D.L. 118/2021, è stato introdotto l’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Si tratta di un nuovo strumento “paraconcorsuale”, esclusivamente volontario, che ha l’obiettivo di aiutare le imprese in difficoltà e di favorirne il risanamento: l’imprenditore, che continuerà la gestione della propria impresa, sarà affiancato da un tecnico esperto, terzo, indipendente e munito di competenze specifiche, al quale sarà affidato il compito di facilitare le trattative con i creditori, secondo un preciso piano industriale elaborato dall’imprenditore.  Per accedere a tale strumento è possibile eseguire un test pratico (sito Camere di Commercio) atto a certificare la possibilità di risanamento elaborato secondo una lista di controllo prevista a livello normativo.

Cosa cambia, invece, oggi?

Dal 15 luglio 2022, con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa, il vincolo gestionale degli “adeguati assetti”, che pareva essere stato lasciato in una indeterminatezza non in grado di generare responsabilità diretta, viene dettagliato in modo chiaro e specifico.

Si sancisce (Art. 3) che l’imprenditore dovrà istituire formalmente, attraverso specifici atti di Governance Societaria (regolamenti e procedure), assetti organizzativi in grado di:

  1. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, introducendo quindi processi operativi di valutazione;
  2. verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi, introducendo quindi sistemi di tesoreria previsionali;
  3. avere a disposizione le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo e a effettuare il test pratico (Composizione negoziata), introducendo quindi sistemi di pianificazione aziendale e di risk management.

Lo stesso articolo specifica inoltre cosa si debba intendere per “segnali di allerta” che costituiscono eventi premonitori della crisi:

  1. l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  2. l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  3. l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  4. l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie scadute nei confronti dei creditori pubblici qualificati: erario, enti previdenziali, agenti della riscossione. Si specifica che la norma prevede che tali creditori segnalino l’indebitamento anomalo direttamente all’imprenditore e all’organo di controllo invitandolo ad attivare la composizione negoziata.

Infine, qualora l’imprenditore risulti adempiente agli oneri derivanti dalla gestione della situazione di crisi rilevata, sono previste misure premiali, quali la riduzione di interessi e sanzioni sui debiti, nonché la non punibilità di alcuni reati contro il patrimonio.