Il Codice della Crisi di Impresa introdotto dal Dlgs 14/2019 ha subito un iter piuttosto travagliato.
Nel marzo 2019, con la modifica dell’Art. 2086 CC l’imprenditore deve esercitare la propria attività d’impresa adottando “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili” in grado di rilevare tempestivamente i segnali di crisi. Tale dovere, oltre a sancire una corretta gestione di impresa, è indirizzato a tutelare tutti gli stakeholders affinché l’impresa attui una gestione sana e equilibrata che garantisca la continuità aziendale. Il mancato rispetto di tale dovere comporta una responsabilità diretta degli amministratori e degli organi di controllo. Alla fine del 2021, con il D.L. 118/2021, è stato introdotto l’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Si tratta di un nuovo strumento “paraconcorsuale”, esclusivamente volontario, che ha l’obiettivo di aiutare le imprese in difficoltà e di favorirne il risanamento: l’imprenditore, che continuerà la gestione della propria impresa, sarà affiancato da un tecnico esperto, terzo, indipendente e munito di competenze specifiche, al quale sarà affidato il compito di facilitare le trattative con i creditori, secondo un preciso piano industriale elaborato dall’imprenditore. Per accedere a tale strumento è possibile eseguire un test pratico (sito Camere di Commercio) atto a certificare la possibilità di risanamento elaborato secondo una lista di controllo prevista a livello normativo.
Dal 15 luglio 2022, con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa, il vincolo gestionale degli “adeguati assetti”, che pareva essere stato lasciato in una indeterminatezza non in grado di generare responsabilità diretta, viene dettagliato in modo chiaro e specifico.
Si sancisce (Art. 3) che l’imprenditore dovrà istituire formalmente, attraverso specifici atti di Governance Societaria (regolamenti e procedure), assetti organizzativi in grado di:
Lo stesso articolo specifica inoltre cosa si debba intendere per “segnali di allerta” che costituiscono eventi premonitori della crisi:
Infine, qualora l’imprenditore risulti adempiente agli oneri derivanti dalla gestione della situazione di crisi rilevata, sono previste misure premiali, quali la riduzione di interessi e sanzioni sui debiti, nonché la non punibilità di alcuni reati contro il patrimonio.